Regolamento uso dei social dell'istituto

Regolamento Social

Tipologia

Regolamento

Descrizione estesa

È da ritenersi illecita la pubblicazione di foto di minori sui social network, anche se si trattasse del profilo ufficiale della scuola. Infatti, un  comportamento della scuola di questo tipo di fatto incentiverebbe i minori di 14 anni ad essere attratti dall’utilizzo dei social con tutti i pericoli connessi all’utilizzo del web. 

Licenza

In applicazione del principio open by default ai sensi dell’articolo 52 del decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82 (CAD) e salvo dove diversamente specificato (compresi i contenuti incorporati di terzi), i dati, i documenti e le informazioni pubblicati sul sito sono rilasciati con licenza CC-BY 4.0.

Normativa

LA NORMATIVA

GDPR ex art. 8 

“condizioni applicabili al consenso dei minori in relazione ai servizi della società dell’informazione”

Prevede che per detti servizi il trattamento dei dati personali del minore è lecito ove il consenso sia stato prestato da un minore che abbia almeno 16 anni

Codice privacy ex art. 2 quinquies “consenso del minore in relazione ai servizi della società dell’informazione”

Abbassa l’età del consenso ai minori che abbiano compiuto 14 anni, altrimenti il trattamento è lecito se il consenso è prestato da chi esercita la responsabilità genitoriali.

In primis, l’utente cede al social una licenza non esclusiva, questo significa che una volta che la foto viene pubblicata sul social non solo viene  diffusa sulla piattaforma stessa ma anche comunicata a terzi di cui l’utente non può essere a conoscenza. Inoltre, come precisato dal Tribunale  di Mantova nel 2017 per le pubblicazioni delle foto dei minori di 14 anni sui social serve il consenso di entrambi i genitori perché la finalità perseguita non è didattica ma è di chiara evidenza commerciale. Tuttavia, in più occasioni abbiamo ribadito che il consenso non può essere  la base giuridica utilizzata dalla scuola perché i trattamenti in ambito scolastico vengono effettuati per finalità di tipo istituzionale e laddove essi siano disciplinati da una norma di legge. 

IN SINTESIÈ da ritenersi illecita la pubblicazione da parte della scuola di foto e/o video di minori di 14 anni sui social.

La scuola può trattare dati solo laddove previsto per legge e comunque solo per finalità istituzionali.

Allegati

Regolamento Social Einstein-Bachelet

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PolicySocial

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